
#dentisrarebooks
© Copyright 2026 - All rights reserved
€420.00 (In Stock)
Firenze, Per Gaet. Cambiagi Stamp. Grand., 1795. In-8° (29 cm x 14 cm). Pp. XVI, 167, (5). Segnatura: a8, A-K8, L6 (L6 bianca). Legatura di primo ‘800 in mezza pelle nocciola, autore e titolo dorati sul dorso decorato da fregi lineari dorati. Esemplare stampato su carta pesante. Al contropiatto ant., firma di possesso in elegante calligrafia d’ inizio ‘800 “Avv.to Achille Giovannetti…Prof. di Diritto, Proced penale e di Economia politica”.Una lieve ed insignificante fioritura marginale al front., peraltro esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione.
Prima ed unica edizione, piuttosto rara, di questa famosa opera del celebre giurista pisano e “criminalista di foro” Giovanni Carmignani, la sua straordinaria preparazione culturale gli consentì di stringere amicizia con alcuni tra i migliori ingegni dell’ epoca, la sua straordinaria ed eterogenea preparazione culturale fu incise sui suoi stessi scritti giuridici e gli assicurò una fama cospicua consentendogli di stringere amicizia con alcuni tra i migliori ingegni dell’ epoca, come Vittorio Alfieri; questi intensi rapporti personali con giuristi ed intellettuali sono documentati da un nutrito epistolario.
Il Saggio di Giurisprudenza Criminale, scritto sulla scia delle accese discussioni filosofiche e giuridiche suscitate in Italia dalle opere di Gian Domenico Romagnosi in ordine alla funzione della pena, ha un’ importanza storica fondamentale per il diritto italiano poiché pose le basi della Scuola classica penale, anticipando le riflessioni del suo più noto allievo, Francesco Carrara. Inizialmente nell’ opera, l’ autore vi sosteneva ancora la necessità e l’ utilità della pena di morte “…basta il riflettere, che vi sono alcuni delitti, che qualunque sia la condizione di chi gli commette, annunziano nel Delinquente un’ anima di fango, un cuore avvilito, e brutale, che non può perciò essere scosso , che col tormentare vivamente il principio fisico…Potrebbersi per esempio adottare un genere di flagellazione: potrebbersi unirsi in alcuni casi la inustione…la pena di corda potrebbe essersi ammessa…”; respingeva il tentativo del Beccaria di ricercare il fondamento del diritto di punire “nelle ombre chimeriche di un preteso patto sociale” e osservava che nella scienza criminologica, si era diffuso “uno spirito forse troppo esaltato di umanità e di compassione”, dannoso per la protezione dell’ ordine e della sicurezza sociale. Opinione questa che Carmignani presto mutò radicalmente, mostrando costante avversione per la pena di morte, più tardi ripudierà il suo scritto proprio per la presenza di un capitolo favorevole a tale punizione. L’ opera affronta i principi fondamentali del diritto e della giustizia penale, mediando tra la filosofia illuminista, il diritto romano e l’ esigenza di razionalizzare il sistema delle pene e dei reati. Il Carmignani sviluppò ulteriormente questa visione gettando le basi per la moderna concezione della giustizia preventiva e sociale. In ordine alla funzione della pena e fornendo uno studio accurato dei sistemi processuali, inquisitorio, accusatorio e misto, diffidava del modello accusatorio, giudicato insufficiente rispetto all’ esigenza di un’ accurata indagine e di un’ ancor più accurata analisi dei suoi risultati, che in ogni caso riteneva dovesse essere affidata a giudici di carriera piuttosto che a giurati non togati. Marco Paolo Geri ha ben indagato il significativo incontro tra il pensiero beccariano e l’ opera di Giovanni Carmignani.
L’ autore è stato uno dei più insigni teorici del diritto dell’ Ottocento, figura chiave della penalistica italiana del XIX secolo, famoso soprattutto per la sua Teoria delle leggi della sicurezza sociale, dove promosse una concezione del diritto penale basata sulla difesa sociale e sulla prevenzione. “La forza di previsione dell’ autorità politica non può desumere la sua indole, e le proprie combinazioni dagli speculativi princìpi del gius di natura, i quali si contentano l’ esser le basi della giustizia, ma deve desumere l’ una, e le altre dalla prudenza, che la pratica indole delle umane passioni, e dei bisogni dell’ordine sociale consiglia”. L’ autore assunse anche importanti difese da illustre “criminalista di foro” che lo resero celebre avvocato e in cui si illustrò anche per la straordinaria eloquenza. All’atto della Restaurazione il processo criminale fu forse uno dei settori dell’ ordinamento giuridico toscano maggiormente colpiti. Abrogati i codici napoleonici, l’ intervento di Ferdinando III non si fece sentire tanto sul settore penale sostanziale e su quello civile, quanto su quello della procedura penale. Il regolamento dell’ 8 luglio 1814, emanato prima ancora del rientro in Toscana del Granduca dal plenipotenziario principe Giuseppe Rospigliosi, diede vita ad un vero e proprio ibrido, tanto distante dai principi della “Leopoldina” quanto da quelli del codice francese. Con parole degne di un “poeta tragico”, Giovanni Carmignani ebbe a esprimere la sua speranza che “il Leopoldino processo” potesse risorgere fra le sue braccia di docente “a guisa della fenice dalle fredde sue ceneri”, ma anche la sua sconsolatezza nel constatare che esso gli era stato restituito “semianime, e col seno squarciato ‘24. A suo avviso il regolamento aveva prodotto una “mistura promiscua” del processo d’ Antico Regime con quello accusatorio che, più che una “nuova legislativa combinazione” , appariva come una degradazione d’ amendue, e quindi un vero ed innegabile controsenso”.
Bibliografia: AA.VV., Catalogo metodico della biblioteca del Consiglio di stato, (1896), p. 69; Ghisalberti, p. 595; Giovannelli Onida, p. 138; Nicolini, Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX, (1907), p. 196; NUC, Pre-1956, vol. 440, p. 302; Olscki, Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana, (1978), vol. 2, p. 185. Cfr. Berlinguer-Colao, Illuminismo e dottrine penali, (1990), p. 260; Carrara, Opuscoli di diritto criminale, (1870), vol. 2, p. 65; Crifò, La pena di morte nello stato fascista, (1932), p. 32; Gabba, Il pro ed il contro nella questione della pena di morte, (1866), p. 165; Giudice del, Storia del diritto italiano, (1969), p. 336; Maschietto (a cura di), Le difese criminali di Giovanni Carmignani, (2003), pp. 376-382; Rossi, Vittorio Alfieri in Toscana, (2003), p. 24.